Art. 4.
(Accesso alla procedura di concordato).

      1. La procedura di concordato può essere attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione di una domanda agli enti abilitati.

 

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      2. Sono enti abilitati a ricevere le domande di accesso alla procedura di concordato di cui al comma 1: il segretariato sociale, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, del comune in cui il soggetto ha la residenza, le fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
      3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:

          a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;

          b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;

          c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

      4. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 3 devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.
      5. Alla domanda di cui al presente articolo può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 10; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.

 

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