1. La procedura di concordato può essere attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione di una domanda agli enti abilitati.
a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;
b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;
c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.
4. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 3 devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.
5. Alla domanda di cui al presente articolo può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 10; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.